APPRENDISTATO E FORMAZIONE A DISTANZA

Da SEAC

Con la Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato.

L’Ispettorato è intervenuto, in particolare, sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza (FAD).

Secondo l’INL è ammissibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning per la componente formativa di base e trasversale, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD che preveda un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti, in modalità sincrona.

Solo la FAD in modalità sincrona, nella quale quindi vi sia comunicazione in tempo reale tra docente e discente tale da consentire la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti, è idonea ad ottemperare gli obblighi formativi propri dell’apprendistato.

Non potrà quindi essere attivato un percorso formativo in modalità “asincrona”, consentendo la partecipazione differita al corso senza la reale possibilità di verificare dell’effettiva presenza.

Rispetto a tali valutazioni, nulla rileva il fatto che la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza di risorse messe a disposizione dalla Regione.