COMMENTI DECRETO AIUTI

Da SEAC

L’art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, limitatamente al periodo d’imposta 2022, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 600.

In caso di superamento del predetto limite, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla formazione del reddito imponibile, compresa dunque la quota inferiore ad euro 600.

BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 600, rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell’esenzione fino a euro 600, si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari. Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).

A supporto dell’erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve:

ovvero

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.