CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA SARS-COV-2, 

IN QUARANTENA O DAD E FIGLI CON DISABILITÀ: 

PROROGA AL 31 MARZO 2022

Da SEAC

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è stato fissato a tale data il termine per la fruizione del congedo parentale SARS CoV-2, indennizzato al 50%.

Soggetti beneficiari

Il congedo parentale SARS CoV-2 spetta ai lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, per figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

A differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali legati all’emergenza epidemiologica, la fruizione del congedo parentale SARS CoV-2 in esame non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

Trattamento economico

Per il periodo di congedo in esame, al lavoratore spetta un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione.

Invio della domanda

La presentazione della domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, va effettuata esclusivamente in via telematica, tramite: