DECRETO PROROGHE: LAVORO AGILE AL 31 DICEMBRE PER “FRAGILI”

Da SEAC

Il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) contiene disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Di particolare interesse per datori di lavoro e lavoratori dipendenti risulta essere la proroga, al 31 dicembre 2023, del diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti cosiddetti “fragili”.

Più precisamente, l’art. 8 del Decreto Proroghe, mediante una modifica al comma 306, art. 1, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), comma da ultimo emendato dall’art. 28-bis, comma 1, DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, proroga al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023), il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che sono “soggetti fragili”, ovvero soggetti affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

Il suddetto DM 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Preme precisare che, per tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.