DECRETO SOSTEGNI TER: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI

Da SEAC

È in vigore dal 29 marzo 2022 la Legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter”), che prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, alcune delle quali sono riportate di seguito.

Sospensione versamenti ritenute IRPEF e addizionali per discoteche

Viene prevista, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con domicilio/sede legale/sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate/sospese, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la sospensione del versamento, in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17 gennaio 2022, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica), delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 17 ottobre 2022 (in quanto il 16 cade di domenica).

Esonero contributivo per agenzie di viaggio e tour operator

È stabilito, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

L’esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,

Tale esonero, che viene riparametrato e applicato su base mensile:

Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

I nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE sono inseriti tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari. Nello specifico, nell’ipotesi in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:

Trattamenti di integrazione salariale

Viene ampliato il novero delle imprese appartenenti a settori che possono ricorrere alla CIG o al Fondo di integrazione salariale (FIS) scontati. I settori interessati dall’esenzione transitoria fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi. I datori di tali settori (di cui ai codici ATECO indicati nel provvedimento) che, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale pari al:

Somministrazione di lavoro

Nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, viene differita dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 la norma transitoria relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.