ESENZIONE FINO A 200 EURO PER I BUONI CARBURANTE EROGATI AI DIPENDENTI

Da SEAC

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina) ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro per lavoratore.

In attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, ha fornito chiarimenti.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.

I lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante sono coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.

Oggetto dell’agevolazione sono le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.

Aspetti fiscali

Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di 200 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere

Ai fini della tassazione, il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2022, la soglia di 200 euro, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di 258,23 euro, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell’esenzione fino a 200 euro deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).

I buoni carburante che, per il periodo d’imposta 2022, beneficiano dell’esenzione dalla formazione del reddito fino a 200 euro possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. È ammessa la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore.

Sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d’imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.

Deducibilità dal reddito d’impresa

L’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell’integrale deducibilità del costo connesso all’acquisto dei buoni carburante dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.