ESENZIONE FINO A 600 EURO PER I FRINGE BENEFITS

Da SEAC

Il Decreto Aiuti-bis (Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022) prevede che  limitatamente al periodo d’imposta 2022,  in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,  non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche  del servizio idrico integrato,  dell’energia elettrica e  del gas naturale entro il limite complessivo di 600,00 euro.

In caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a 600,00 euro si ritiene che non debba essere assoggettato l’intero valore ma esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di esenzione.

Effetti sull’operato di datori di lavoro/sostituti d’imposta 

La previsione del nuovo limite di esenzione pari a 600,00 euro, intervenuto in corso d’anno e valido con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta.

Nello specifico: