ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE

Da SEAC

Il Ministero del Lavoro ha adottato il DM 20 ottobre 2022, che definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'esonero contributivo ai datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione di parità di genere (ex art. 46-bis, D.Lgs n. 198/2006), per il quale ora si attendono le istruzioni operative da parte dell'INPS.

Misura dell’esonero

L'esonero è pari all'1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tuttavia, dato il limite di spesa annuale di 50 milioni di euro, al fine di consentirne la più ampia fruizione, l'esonero potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione al numero di domande pervenute.

Condizioni di accesso

Oltre alla certificazione di parità è necessario il possesso del DURC, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello negoziale.

Presentazione delle domane

Ai fini dell'ammissione all'esonero, le aziende devono presentare domanda telematica all'INPS contenente:

Controlli e sanzioni, alcune specifiche

In caso di revoca della certificazione le imprese sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

La fruizione indebita del beneficio comporterà l'obbligo di versamento con applicazione delle ordinarie sanzioni civili, ferme restando le eventuali conseguenze penali. Le somme recuperate saranno rese disponibili per l'annualità successiva.