ESONERO IVS LAVORATORI DIPENDENTI 2023: CUMULABILITÀ

Da SEAC

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’estensione a tutto l’anno 2023 dell’esonero contributivo dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro (già sperimentato nel corso del 2022), a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come “imprenditori”. L’INPS, a sua volta, ha fornito le necessarie istruzioni operative per consentirne l’applicazione da parte dei datori di lavoro, già dalle competenze di gennaio 2023. Da ultimo, sull’esonero della quota dei contributi IVS, è intervenuto il c.d. Decreto Lavoro (art. 39 del DL n. 48/2023), ridefinendone l’entità.

Misura dell’esonero

Riguardo ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono stati disposti:

Di conseguenza, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la riduzione dell’aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi (compreso l’apprendistato, ma escluso il settore domestico), risulta pari al:

In merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’aumento della suddetta riduzione, nonché all’esposizione del beneficio in UniEmens, apposite istruzioni sono state fornite dall’INPS con Messaggio n. 1932/2023.

Cumulabilità

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni dell’esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, l’Istituto (Messaggio n. 2924/2023) ha chiarito che lo stesso è cumulabile con:

• gli esoneri contributivi vigenti relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;

• l’incentivo NEET;

• l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2022. In tal caso, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le agevolazioni, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre sarà prioritariamente ridotta del 50% (codice causale “ELAM”) e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali. Ciò significa che non è possibile fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice madre.

Analogamente a quanto disposto per le lavoratrici madri, la spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.