IL MINISTERO “SPIEGA” IL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVORO

Da SEAC

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9/2023, fornisce le prime indicazioni in merito alle novità contenute nell'art. 24 del DL n. 48/2023, come modificato dalla Legge di conversione n. 85/2023, relative alla disciplina dei contratti a termine. Come precisa il Ministero, è bene ricordare che le nuove disposizioni di cui all'art. 24 modificano la disciplina già prima contenuta negli artt. da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, ai quali va fatto comunque riferimento.

Tra le principali novità si segnala la nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e, quindi, la possibilità di ricorrere all’utilizzo delle “causali”

Con particolare riferimento a proroghe e rinnovi, il Ministero del Lavoro precisa che, nei primi 12 mesi di contratto, gli stessi possono essere concordati liberamente, ossia senza alcun obbligo di indicare la relativa causale.

Ed ecco un'altra novità: si riparte da capo. In sostanza, in base all'art. 24, comma 1-ter, del DL n. 48/2023, ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL ossia, solo di quelli stipulati dal 5 maggio 2023.

Da ultimo, l’art. 24, comma 1-quater del DL n. 48/2023, interviene con riferimento alla somministrazione. Ivi si prevede che all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: