LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CREDITI

D’IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022

Da SEAC

Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:

In sede di conversione del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” all’art. 15 è stato introdotto il nuovo comma 1-quinquies, il quale modificando l’art. 7, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” ha:

Con il Provvedimento 16.2.2023 l’Agenzia ha approvato il modello utilizzabile per la comunicazione dei predetti crediti d’imposta.

Recentemente con il Provvedimento 1.3.2023 la stessa Agenzia ha integrato il citato Provvedimento 16.2.2023 con il riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022.


UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE


I crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini.

Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.

Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a € 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena la decadenza dall’utilizzo dell’ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.


CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE


Il modello è composto dal Frontespizio, dal quadro A e dal quadro B. In particolare, nel Frontespizio sono richiesti i seguenti dati:


TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE


La comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal beneficiario del credito d’imposta (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via telematica mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia.

Per i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione nel mod. F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il 16.3.2023.


Soggetti esonerati dalla comunicazione

La comunicazione non deve / non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito.


Soggetti localizzati a Livigno e Campione d’Italia

Come precisato nel Provvedimento 1.3.2023, i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello in esame all’indirizzo PEC

cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.


Il modello, va sottoscritto con firma digitale dal beneficiario dei crediti d’imposta / suo rappresentante. In alternativa, può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al predetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento.

Il modello può essere trasmesso anche tramite un intermediario appositamente delegato.