LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E LA CONFERMA

DELLA VIGENZA DEI PROTOCOLLI COVID-19

Da SEAC

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza a partire dallo scorso 1° aprile 2022, con il Decreto Legge n. 24/2022 è stato comunque previsto il mantenimento della necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture della Protezione Civile durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, con la possibilità di adottare, entro il termine del 31 dicembre 2022, una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico.

Al Ministro della Salute, fino al 31 dicembre 2022, è stata riconosciuta la possibilità, mediante propria ordinanza (di concerto con i Ministri competenti in materia):

Si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022  

Nel DL n. 24/2022 non è stato esplicitamente previsto il perdurare della vigenza dei Protocolli COVID-19 successivamente alla cessazione dello stato di emergenza; tuttavia si è ritenuto che la conferma della loro obbligatorietà fosse desumibile dal sistema normativo vigente. 

In particolare, si sottolinea che:

Lo scorso 4 maggio 2022, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL ed i rappresentanti delle parti sociali hanno confermato che, indipendentemente dalla cessazione dello stato d’emergenza, è da ritenersi operante il Protocollo 6 aprile 202 contenente le misure di contrasto alla diffusione del virus nei luoghi di lavoro (quali ad esempio l’utilizzo di mascherine e di dispositivi di protezione individuale), assumendosi l’impegno a garantirne l’applicazione. Si è convenuto, pertanto, di proseguire nella funzione di prevenzione volta al contenimento della diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro.

Un nuovo confronto tra le parti è stato previsto entro il prossimo 30 giugno, ai fini della verifica dell’opportunità di apportare al testo del Protocollo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica.