LA LEGGE DI BILANCIO 2022:  INCENTIVI ASSUNZIONE

Da SEAC

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) è stata pubblicata Sul Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

Di seguito si riportano i nuovi incentivi alle assunzioni introdotti dalla legge in esame.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 119) introduce un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero spetta indipendentemente dall’età anagrafica dei lavoratori.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 200) introduce una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione salariale volta a sostenere le transizioni occupazionali, della durata massima di 12 mesi.

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento

straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi (art. 1, commi da 243 a 247).

L’incentivo spetta, pro quota, anche nel caso in cui i lavoratori beneficiari del nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell’azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto.

Osta alla concessione dell’incentivo il fatto che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. Inoltre, il licenziamento del

lavoratore assunto con l’incentivo, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto

con l’incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 645) prevede che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato duale) stipulati nel corso dell’anno 2022, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato).