LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ENERGIA”

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Da SEAC

È stata pubblicata sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, in vigore dal 29.4.2022. In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel testo originario del Decreto e apportate una serie di modifiche, di seguito esaminate.


CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE


Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022. 

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 gW/h all’anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell’energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Merita evidenziare che l’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.

L’agevolazione in esame:

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.


CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE


Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Al fine dell’accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese “a forte consumo di gas naturale” che:

Per ottenere 1 gW/h considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

L’agevolazione in esame:

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.


AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022


È confermato l’aumento per il 2022 della deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore degli autotrasportatori.


CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI E V


Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto e utilizzo del componente AdBlue (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

In sede di conversione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

L’agevolazione in esame:

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.


CREDITO D’IMPOSTA UTILIZZO MEZZI A METANO LIQUEFATTO


Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e l’efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute (al netto IVA) nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

L’agevolazione in esame:

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.


INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO


Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, è confermato che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.

É inoltre disposto che:


SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA


In sede di conversione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di

svolgimento, è stata differita dal 30.4 al 31.7.2022 la sospensione dei versamenti di cui all’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

ovvero


SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE


Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso:

Ora, il Decreto in esame conferma l’estensione:


BONUS PUBBLICITÀ


L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

Nel corso del tempo l’agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:

Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Ora, in sede di conversione è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame è concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

In altre parole a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).


RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL’1.1.2022


È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022.

In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.

L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:


CESSIONI CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE


L’art. 1, DL n. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con un’ulteriore cessione soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.

Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:

“alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ... è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.

Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.


COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA


Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.

Ora il Legislatore interviene disponendo che, per il 2022:

tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.


ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO / BOLLO


In sede di conversione è stata prevista, fino al 31.12.2022, l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 5, comma 4, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 e dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.