LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Da SEAC

In sede di conversione in Legge del DL n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) è stata apportata una modifica alla disciplina relativa al lavoro agile. La modifica interessa la comunicazione al Ministero del Lavoro della prestazione di lavoro svolta in modalità agile.

Semplificazione degli obblighi di comunicazione e nuovo modello telematico Viene stabilito che, a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, sono state stabilite le modalità di comunicazione e, in particolare, è stato diffuso il modello telematico per la trasmissione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile.

Tale modello è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Preme evidenziare che, rispetto alla normativa attualmente in vigore, dal prossimo 1° settembre l’unica semplificazione è relativa alla possibilità di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni rese in modalità agile, utilizzando il predetto modello, senza più la necessità di allegare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori (accordi che, però, al contempo, tornano a essere necessari per l’attivazione del lavoro agile).

I dati di cui sopra (ossia i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile) sono resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.

In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Preme ricordare, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.