LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI

ENERGETICI DEL C.D. “DECRETO CRISI UCRAINA”

Da SEAC

Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.


CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ


Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.


CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE


Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.


INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE


Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, riconoscono due specifici crediti d’imposta:

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE


Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.

La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica / gas naturale.


CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE


L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari:

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.


AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI


Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).


ESENZIONE IMU IMPRESE SETTORE TURISTICO-RICETTIVO


Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto per il 2022 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021.

L’efficacia della nuova previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo:

Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli immobili di categoria D/2 (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.