LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER”

Da SEAC

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.


AIUTI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESE

Attività chiuse al 27.1.2022

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall’art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle attività che al 27.1.2022 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2022.


CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni: 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziate sono ripartite tra le imprese aventi diritto all’agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.

Va peraltro evidenziato che:

Modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Va evidenziato che ai fini dell’erogazione del contributo in esame non sono applicabili:


ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

Parchi tematici, acquari, parchi geologi e giardini zoologici

Il fondo di cui all’art. 26, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Attività di ristorazione / gestione piscine

Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per “interventi” a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

Credito d’imposta rimanenze settore tessile

Il credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è esteso per il 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio nei predetti settori, come di seguito individuate.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE

Per le imprese del settore turistico è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il bonus spetta in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La predetta novità è subordinata all’autorizzazione UE.

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.


ESTENSIONE UTILIZZO BONUS TERME

È previsto che, “in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica”, i buoni per l’acquisto di servizi termali, c.d. “bonus terme”, introdotti dall’art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” non fruiti all’8.1.2022 sono utilizzabili entro il 31.3.2022.


BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie:

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.


AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

Contributo spese sanificazione

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all’art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di

diagnosi COVID-19 sostenute da:

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.

Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI “INDUSTRIA 4.0”

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.


CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

Il credito d’imposta:


AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI / PROVINCE AUTONOME

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell’incremento dei massimali di aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.

In particolare con la modifica dell’art. 54, DL n. 34/2020:

Infine con la modifica dell’art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell’aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.


CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19

Con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione:

Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi / energetici

Nell’ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente confermato, rispetto a quanto previsto nel 2021, la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall’art. 121, DL n. 34/2020, per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, nel quale sono stati aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali di cui all’art. 16-bis, TUIR e gli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%. In particolare l’opzione risulta possibile per le spese sostenute:

La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, in base alle quali, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:

Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:

eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, per i quali, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.

È inoltre confermata l’introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima

Come sopra accennato, con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dell’esercizio delle opzioni in esame.

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

Cessione crediti “agevolazioni COVID-19”

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al credito derivante dal c.d. “bonus canoni di locazione”, l’art. 28 del “Decreto Sostegni-ter” in esame integra il citato art. 122 specificando che la cessione “ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”.

Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, il cessionario del credito ceduto può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e non può procedere alla cessione del credito ricevuto.

Decorrenza delle nuove limitazioni

Il comma 2 dell’art. 28 in esame prevede una disciplina di natura transitoria individuando come discrimine la data del 7.2.2022 ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che sono stati oggetto di una delle opzioni in esame (sia dell’art. 121 che dell’art. 122, DL n. 34/2020) prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’utilizzo dell’espressione “crediti ... precedentemente oggetto di una delle opzioni” pone la questione in merito all’elemento da prendere come riferimento per considerare il credito già oggetto di opzione.

Fermo restando che sul punto è auspicabile un tempestivo intervento dell’Agenzia delle Entrate, in base ai chiarimenti forniti in passato (riguardanti l’introduzione dei nuovi adempimenti richiesti per l’esercizio delle opzioni in esame), si ritiene che si potrebbe fare riferimento alla Comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, a fronte di un medesimo intervento / spesa sostenuta, se il contribuente sceglie di non utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione spettante e:

Va inoltre evidenziato che tra “i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni” di cui ai citati artt. 121 e 122 possono rientrare anche i crediti che a tale data risultano in capo ad un determinato soggetto come risultato di precedenti plurime cessioni.

Con riferimento a tali crediti è necessario comprendere come debba essere applicata la nuova disciplina. Un’interpretazione letterale della disposizione porterebbe a ritenere che anche tali crediti possano essere oggetto di un’ulteriore cessione, dopo la quale il credito non è più cedibile. Anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 7.2.2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate.

A tal fine è verosimile che l’Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.