LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2022

Da SEAC

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022, tra le quali si segnalano le seguenti

LA NUOVA IRPEF


Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito. Con tale misura viene parzialmente anticipato quanto previsto nel ddl che ha conferito al Governo la delega legislativa per la Riforma fiscale.

È inoltre disposta la riduzione da € 28.000 a € 15.000 della soglia di reddito di lavoro dipendente / assimilato entro la quale, in linea generale, spetta il trattamento integrativo (€ 1.200), c.d. “bonus IRPEF”, facendo salva l’attribuzione dello stesso per i redditi non superiori a € 28.000 al sussistere di specifiche condizioni.

Infine, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette novità, sono differiti, per gli Enti territoriali, i termini di modifica delle addizionali stesse.

Nuovi scaglioni / aliquote / detrazioni IRPEF

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1, TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF (ora ridotte da 5 a 4), come di seguito evidenziato.

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

Detrazioni e deduzioni

La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza dalle detrazioni / deduzioni dall'imposta ovvero dal reddito. È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente / pensione / lavoro autonomo decrescenti all'aumentare del reddito.

Detrazioni reddito di lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente risultano così modificate dal 2022.

Detrazioni reddito di pensione

Le detrazioni per i redditi da pensione sono così modificate dal 2022.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste a favore dei titolari di:


TRATTAMENTO INTEGRATIVO


Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1, DL n. 3/2020, per il 2021 è previsto un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. “Bonus IRPEF”, pari a € 1.200 (rapportato al periodo di lavoro), per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 28.000.

Per i redditi superiori a € 28.000 ma non a € 40.000, l'art. 2 del citato DL n. 3/2020 riconosce(va) un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.

Ora, l'art. 1, comma 3, Finanziaria 2022 dispone:

sia superiore all’imposta lorda.

Al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l’imposta lorda;


DIFFERIMENTO MAGGIORAZIONE ADDIZIONALI REGIONALI / COMUNALI IRPEF


Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale / comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito:


ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022


A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:


MODIFICHE “PATENT BOX”


In sede di approvazione sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:

A seguito delle predette modifiche i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione della maggiorazione del 110% (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d’impresa.

N.B. L’agevolazione in esame:

A seguito dell’abrogazione del comma 9 del citato art. 6, per i soggetti che esercitano l’opzione per l’applicazione della nuova deduzione del 110% non è più prevista l’incompatibilità con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020). Pertanto, come previsto nella citata Relazione, i soggetti per tutta la durata dell’opzione possono usufruire del nuovo “patent box” e del credito d’imposta ricerca e sviluppo.

In base alla nuova formulazione del comma 10 del citato art. 6, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 22.10.2021, ossia 2021 e ai successivi periodi d’imposta (anziché a decorrere dal 22.10.2021) non sono più esercitabili le opzioni previste dal previgente regime di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell’art. 4, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di “autodeterminare” il reddito agevolabile in alternativa al ruling).

I soggetti che abbiano esercitato / esercitino opzioni afferenti ai periodi d’imposta antecedenti al 2021 ai sensi delle previgenti disposizioni di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:

Le disposizioni del nuovo comma 10 entrano in vigore il 31.12.2021 (giorno di pubblicazione sulla G.U. della Finanziaria 2022).

In base al nuovo comma 10-bis del citato art. 6, qualora in uno o più periodi d’imposta siano sostenute spese in vista della creazione di una / più immobilizzazioni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

La maggiorazione in esame non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Come precisato nella citata Relazione la "recapture" ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.


ALIQUOTA IVA% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI


Con l’introduzione del nuovo n. 114-bis) alla Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è confermata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% agli assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies), Tabella A, Parte II-bis, ossia non compostabili.

Per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile, compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies), è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5%.


RIFORMA DELLA RISCOSSIONE


È revisionato il meccanismo di remunerazione dell’Agente della riscossione prevedendo, in sostituzione dell’aggio e degli oneri di riscossione, un nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato.

Il Legislatore ha altresì previsto che anche i debitori e gli Enti creditori remunerino il sistema nazionale di riscossione. Infatti è disposto che sono riversate / acquisite al bilancio dello Stato:

Per i carichi affidati fino al 31.12.2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti a tale data:


ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI


È confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.


ESENZIONE IRPEF COLT IVATORI DIRETTI / IAP


È confermata l'estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.


DETRAZIONE 110%


Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’immobile oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

Rateazione detrazione spettante

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.

La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:

Impianti solari fotovoltaici

Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:

“Colonnine di ricarica” veicoli elettrici

É confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti” l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013. Per quanto riguarda:

fermo restando che l’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;

Proroga termini sostenimento spese agevolabili

Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.

In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:

La lett. b) del comma 28 in esame dispone l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati dall’art. 119, comma 3-bis anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.

N.B. Il nuovo comma 8-quater dispone che quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati” dagli      interventi “trainanti” richiamati dal comma 8-bis sopra illustrato (lett. g del comma 28).

Interventi in Comuni colpiti da eventi sismici del 2009

É introdotto il nuovo comma 8-ter all’art. 119 ai sensi del quale, nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 con dichiarazione dello stato di emergenza, per i casi disciplinati dal comma 8-bis sopra esposto, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2025:

Asseverazione congruità delle spese

Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:

N.B. Vengono così confermate e recepite le disposizioni introdotte dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi” ora soppresso;

Visto di conformità per detrazione in dichiarazione

Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell’art. 119 in base alla quale è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante.

È confermato che sono esclusi da tale nuovo adempimento i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Fattori di conversione per classe energetica detrazione 110%

Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, necessari per poter fruire della detrazione del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici che richiede il miglioramento della classe energetica, è disposto che per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.7.2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.


OPZIONE SCONTO IN F ATTURA / CESSIONE DEL CREDITO


Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020, è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute:

Il citato comma 2 è stato oggetto di modifiche a seguito delle quali:

Recepimento disposizioni c.d. “Decreto Controlli antifrodi” (soppresso)

Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono “recepite” ulteriori disposizioni del c.d. “Decreto Controlli antifrodi” in base alle quali, in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.

Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito 

Controlli e misure di contrasto alle frodi

Come sopra evidenziato, il Legislatore ha trasfuso nella Finanziaria 2022 le disposizioni contenute nel DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, disponendone la relativa soppressione.

Oltre alle integrazioni degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 che prevedono l’introduzione dei nuovi adempimenti sopra commentati, con il comma 30 è confermata l’introduzione del nuovo art. 122- bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.


RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ORDINARIA”


Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% - 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.


RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINAR IO”


È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche:


“BONUS MOBILI”


Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024, con le seguenti novità:

a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.

Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.


“BONUS VERDE ”


Il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:

è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.


“ BONUS FACCIATE ”


Il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.


SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell’impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per poter accedere alla nuova detrazione è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/89.

Come sopra evidenziato, tali interventi sono stati inseriti nel comma 2 dell’art. 121 (nuova lett. f) e pertanto per gli stessi il soggetto che sostiene le relative spese può scegliere di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.


CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19


È confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021 ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessionI dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus COVID-19 di cui all'art. 122:


ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE


Come sopra accennato a seguito dell'abrogazione del DL n. 157/2021, le novità relative all'attività di accertamento e di recupero delle somme indebite connesse con la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico, dei bonus COVID-19 nonchè con le agevolazioni / contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono state trasfuse nella Finanziaria 2022. In particolare in base ai commi da 31 a 36 in esame:


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

ovvero

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Va considerato che per individuare:

Soggetti beneficiari

I crediti d’imposta in esame:

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo, come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell’esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).

Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio in esame gli investimenti in:


Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1057-bis all’art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l’introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all’art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

É confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell’agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Merita evidenziare che con la riscrittura del citato comma 1058, è ora precisato che il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione, con riferimento al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023 (o 30.6.2024), è “annuale”.

Altri beni (“generici”)

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24. Ai fini della compensazione:

Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato.

Va evidenziato che:

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017

Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione.

Se l’interconnessione interviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% - 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

Dall’anno dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Altri beni

Il credito d’imposta spettante con riferimento ai beni “generici” è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione (ferma restando la predetta possibilità di riporto nei periodi successivi della parte non utilizzata della quota annuale).

Il credito d’imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale:

Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, la verifica dei limiti di ricavi / compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

Adempimenti richiesti

Anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

Si rammenta infine che, relativamente a tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:

Cessione bene agevolato

Anche con riferimento agli investimenti oggetto della proroga in esame, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di

interconnessione (entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

La rideterminazione dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è richiesta anche in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene / cessione del contratto durante il predetto “periodo di sorveglianza”.

Investimenti sostitutivi

Per effetto di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1060, in caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e di conseguenza è possibile continuare ad usufruire del beneficio a condizione che si provveda a:

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Si rammenta che la disposizione in materia di investimenti sostitutivi è applicabile esclusivamente ai beni di cui alla Tabella A.

Cumulabilità

Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito, con conseguente divieto di cumulo, possono essere disposte dalla disciplina relativa alle altre misure di favore.

Per verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti agevolabili non superino il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare:

Tale sommatoria (comprensiva anche del beneficio connesso alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP) non deve superare l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d’imposta.


CREDITO R & S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE


È confermata la proroga del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.


RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER ”


É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

In altre parole, con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.


FONDO GARANZIA PMI


A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A decorrere dall’1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.

Come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall’1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all’erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.

A decorrere dall’1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), non si applica la disciplina prevista per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. “Temporary Framework”.

Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019. 

A decorrere dall’1.7.2022 fino al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l’attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.


SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE


È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:


AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24


È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.


AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36


È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”. In particolare per gli:

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).


BONUS AFFITTO UNDER 31


È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”.

In particolare, possono beneficiare del bonus:

L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

ovvero, se superiore


EROGAZIONI LIBERALI R ISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI


Il credito d’imposta, c.d. “Sport bonus”, ex art. 1, commi da 621 a 627, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022:


CONTRIBUTO SPESE SANITAR IE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE


Per il 2022 è previsto l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (FFO) di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), Legge n. 537/93, al fine di contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in Regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti con un ISEE non superiore a € 20.000.

Ai sensi dell’art. 4, comma 8, lett. c), DPCM 9.4.2001, si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati / enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.


BONUS LIBRERIE


Nell’ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l’art. 1, commi da 319 a 321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “Bonus librerie”.

Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora confermato l'incremento di € 10 milioni dello stanziamento previsto per il biennio 2022-2023.


VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI


Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori è confermato per il 2022-2023, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano / proseguono / trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, il contributo per il pagamento dell’IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività.

A tal fine lo Stato / Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti soggetti.

Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione / altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile. L’agevolazione in esame:


BONUS CULTURA 18ENNI


È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:


BANCA DATI STRUTTURE RICE TTIVE


Nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” l’art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un codice alfanumerico, c.d. “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione degli stessi.

Ora, è confermato l’accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell’Amministrazione finanziaria degli enti creditori per esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.


RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER


Con l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l’art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18.10.2019, ha previsto un contributo c.d. “bonus TV 5G” per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

A tal fine è prevista l’assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

Il Legislatore, con l’art. 1, comma 614, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le predette nuove tecnologie e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, ha esteso il “bonus TV 5G” all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Le disposizioni attuative di tale previsione sono state definite dal MISE con il Decreto 5.7.2021.

In sede di approvazione, al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all’acquisto dei predetti apparecchi televisivi / decoder l'agevolazione è estesa al 2022 e trova applicazione in base ai citati Decreti.

Procedura agevolata over 70

È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder:

di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.

In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.

L’INPS / altri Istituti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate forniscono a Poste italiane spa i dati degli aventi diritto, la quale comunica ai beneficiari, tramite comunicazione individuale, la modalità di richiesta / gestione del bonus.


FONDO OPERATORI TURISMO / SPETTACOLO / AUTOMOBILE


In sede di approvazione è stato istituito un fondo con una dotazione di € 150 milioni per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo / spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro l'1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.


ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP


È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.


PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI


La Finanziaria 2021 ha disposto per il 2021 l’aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

Successivamente, il c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto che “per l’anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%”.

Ora, la Finanziaria 2022 conferma l'estensione dell’agevolazione in esame anche al 2022.


ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO


Con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (anzichè 1/18).

Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del maggior valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento É tuttavia consentito “mantenere” la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.

É inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.


CONCLUSIONE DEL CASHB ACK


È fissata al 31.12.2021 la conclusione del c.d. “Cashback”, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal DM 24.11.2020.

Resta ferma la sospensione del programma di rimborso del secondo semestre 2021 (1.7 - 31.12.2021), già prevista dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

Anche i rimborsi speciali di € 1.500 (c.d. “Super Cashback”) spettanti ai primi 100.000 aderenti che nel semestre effettuano il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici registrati di cui all’art. 8 del citato Decreto, sono applicabili solo con riferimento al primo semestre 2021 (1.1 - 30.6.2021).


DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA EVENTI ASSOCIATIVI


Nell'ambito del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", il Legislatore ha previsto:

Ora, in sede di approvazione è stata differita all'1.1.2024 l'applicazione delle predette novità.


PROROGA TOSAP / COSAP


In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

L’esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.


SOSPENSIONE AMMORTAMENTI


Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".


CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE


In sede di approvazione è stato prorogato al 2023 il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.


RIDUZIONE IMU PENSIONATI NON RESIDENTI


In sede di approvazione è stato previsto che limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l’IMU di cui all'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.

Considerato che l'aliquota di cui al citato comma 48 è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.


RIENTRO DE I CERVELLI


Inserendo il nuovo comma 5-ter all'art. 5, DL n. 34/2019, la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli" di cui all'art. 44, comma 3-ter, DL n. 78/2010 è estesa ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato di cui al citato art. 44.

Tale possibilità è subordinata al versamento di un importo pari al:

ovvero

e

In entrambi i casi, l'acquisto dell'unità immobiliare può essere effettuato direttamente dal soggetto in esame, dal coniuge / convivente o dai figli, anche in comproprietà.


INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO


In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.


ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE


In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.


MICROCREDITO


In sede di approvazione, con riferimento al c.d. “microcredito” ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

Inoltre:


SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA


In sede di approvazione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti:

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

ovvero


SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO


Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:

non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini. Il termine per l’adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno del decesso / ricovero in ospedale / permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.

Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno successivo. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.