RIPRISTINATA LA CESSIONE DEI CREDITI SUCCESSIVA ALLA PRIMA (MAX 2 VOLTE) MA SOLO ALLE BANCHE

Da SEAC

A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti introdotto ad opera del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, al fine di arginare le “distorsioni” e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL n. 13/2022, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47.


CESSIONI CREDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA


L’art. 1, comma 1, DL n. 13/2022, dispone innanzitutto l’abrogazione dell’art. 28, comma 1 del citato DL n. 4/2022, e modifica direttamente l’art. 121, DL n. 34/2020.

Il nuovo comma 1 del citato art. 121 dispone ora quanto segue:

“i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

Di fatto il comma 1 sopra riportato è implementato sia alla lett. a) che alla lett. b) della nuova previsione che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è possibile procedere con 2 ulteriori cessioni soltanto a favore di banche / assicurazioni.

Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):

Con riferimento alla nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto la nuova formulazione del citato art. 121 è vigente a decorrere dal 26.2.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022). In mancanza di disposizioni transitorie per la verifica della catena delle cessioni dovrebbero rilevare anche quelle effettuate fino al 25.2.2022. Sul punto è necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vietata la cessione parziale del credito ricevuto

L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame introduce inoltre il nuovo comma 1-quater all’art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale:

“i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate ... A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni ... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Come sopra evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario / assicurativo.

Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate:

Quanto sopra è applicabile a decorrere dai crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito inviata all’Agenzia dall’1.5.2022.


CESSIONE “ALTRI CREDITI”


Con riferimento al credito d’imposta spettante nell’ambito degli interventi del PNRR a favore delle:

l’art. 1, comma 4 del Decreto in esame implementa i predetti articoli disponendo che:

“il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ..., società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ... ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ... ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.”

I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.

Quanto sopra riportato per la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi trova pertanto applicazione anche con riferimento ai 2 crediti d’imposta in esame.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.


INASPRIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO


L’art. 2 del Decreto in esame prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame ed in particolare:

Merita evidenziare che, considerato il richiamo agli artt. 119, comma 13 e 121, comma 1-ter, lett. b), DL n. 34/2020, le nuove e più pesanti sanzioni (da € 50.000 a € 100.000 e reclusione da 2 a 5 anni) sono previste con riferimento alle false / infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:


ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER ATTESTATORI / ASSEVERATORI


Con la modifica del comma 14 dell’art. 119, DL n. 34/2020 il Legislatore interviene anche in merito alla polizza di assicurazione che sono tenuti a stipulare i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni per poter beneficiare delle detrazioni edilizie / di risparmio energetico (e pertanto, successivamente, dei crediti in esame). In particolare il citato comma 14 è così modificato.

Da quanto sopra deriva pertanto che viene meno il massimale di € 500.000 previsto per la generalità dei soggetti che appongono il visto o rilasciano le attestazioni / asseverazioni ed in particolare per coloro che “certificano” interventi di importo rilevante (superiore alla predetta soglia).


OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE


L’art. 4 del Decreto in esame integra l’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008, ossia per i seguenti lavori di importo superiore a € 70.000:

i benefici fiscali sotto riportati sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.

I predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.