SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
Da SEAC
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative sui nuovi obblighi, in materia di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti.
L’Ispettorato ha illustrato anche le novità concernenti gli obblighi di addestramento.
Datore di lavoro
Il legislatore ha disposto che il datore di lavoro debba ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi, entro il 30 giugno 2022, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
A tale accordo è demandata:
l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Dirigenti e preposti
Analogamente al datore di lavoro, anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il prossimo 30 giugno.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, le relative attività formative devono essere:
svolte interamente in presenza;
ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Obblighi di addestramento
L’addestramento consiste
nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento vanno tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.
Preme evidenziare che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della prova pratica e/o esercitazione applicata. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.