SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI

Da SEAC

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative sui nuovi obblighi, in materia di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti.

L’Ispettorato ha illustrato anche le novità concernenti gli obblighi di addestramento.

Datore di lavoro

Il legislatore ha disposto che il datore di lavoro debba ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi, entro il 30 giugno 2022, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale accordo è demandata:

Dirigenti e preposti

Analogamente al datore di lavoro, anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il prossimo 30 giugno.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, le relative attività formative devono essere:

Obblighi di addestramento

L’addestramento consiste

Gli interventi di addestramento vanno tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

Preme evidenziare che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della prova pratica e/o esercitazione applicata. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.