AL VIA LO SGRAVIO TOTALE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DUALE

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) e successivamente il Decreto Ristori (DL n. 137/2020), al fine di stimolare le aziende a ricorrere al contratto di apprendistato per la qualifica professionale e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il cd. “apprendistato duale” o “apprendistato di primo livello”, hanno previsto:

Alla disposizione normativa è stata data attuazione con la pubblicazione da parte dell’INPS della Circolare n. 87 del 18 giugno 2021, con la quale l’Istituto fornisce le prime indicazioni normative nonché le istruzioni operative per permettere ai datori di lavoro di fruire effettivamente dell’esonero in parola.

Nel particolare, lo sgravio contributivo del 100% si applica alle aziende che occupano fino a 9 addetti con riferimento alla contribuzione dovuta ex art. 1, c. 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato),

Lo sgravio in parola non fa venire meno le altre misure agevolative previste dall’art. 32 del D.Lgs n. 150/2015. Pertanto, l’esclusione dalla contribuzione NASpI nonché dal ticket di licenziamento trovano applicazione anche per i periodi successivi al terzo anno di contratto, mentre resta ferma l’aliquota del 5% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Schematizzando, per le assunzioni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 in apprendistato duale da parte di aziende che impiegano fino a 9 dipendenti, le aliquote applicabili sono le seguenti.

Il diritto alla fruizione dello sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è subordinato al rispetto:

Lo sgravio totale può essere legittimamente fruito da parte del datore di lavoro interessato, nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis (non è soggetto ai limiti del cd. “Temporary Framework” introdotto per l’emergenza da Covid-19, ma è soggetto ai normali limiti del regime de minimis).

A partire dalle competenze del prossimo mese di luglio 2021, i datori di lavoro potranno usufruire dello sgravio in esame, indicando gli appositi codici nel flusso Uniemens, e con le competenze dei mesi di luglio e agosto 2021 potranno altresì recuperare i maggiori contributi versati, in caso di assunzione avvenuta nei mesi scorsi.