Da SEAC
L'utilizzo di un'autovettura (o di un altro mezzo di trasporto) nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, presenta numerosi profili di interesse per quanto concerne il regime contributivo e fiscale. Trattandosi di un fringe benefit molto diffuso, si ritiene opportuno fare il punto sulle diverse soluzioni possibili, anche alla luce delle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
AUTO AZIENDALE PER MOTIVI DI SERVIZIO
Si tratta dell'ipotesi in relazione alla quale il datore concede in uso a uno o più dipendenti una autovettura di sua proprietà la quale, a fine giornata oppure al termine del servizio, deve essere riconsegnata in azienda.
Premesso che il dipendente deve utilizzare il mezzo aziendale rispettando le disposizioni impartite dal datore o dai superiori e – comunque – quelle del codice della strada, se egli deve recarsi in azienda per ritirare l'auto, il tempo impiegato a partire dalla sede dell'azienda è tempo di lavoro e, come tale, va retribuito. Al netto del rimborso delle eventuali spese di trasferta (vitto e/o alloggio), tale ipotesi non ha alcuna rilevanza ai fini contributivi e fiscali.
AUTO IN CAR SHARING PER MOTIVI DI SERVIZIO
Specialmente nelle grandi città è diffuso il ricorso a veicoli di proprietà di società specializzate in tale tipo di attività.
Ebbene, a prescindere dal fatto che la fattura della società proprietaria del mezzo sia intestata al dipendente (il quale chiede poi il rimborso al datore), o direttamente al datore, se tale documento individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato (precisando il luogo di partenza e arrivo), la distanza percorsa, la durata e l'importo dovuto, tali documenti sono equiparati a quelli rilasciati dalle imprese esercitanti un pubblico servizio di trasporto; quindi i rimborsi di tali spese a favore dei dipendenti in trasferta (anche dentro il territorio comunale), sono esenti da imposizione contributiva e fiscale.
AUTO DEL DIPENDENTE PER MOTIVI DI SERVIZIO
Non di rado accade che il dipendente, debitamente autorizzato, per recarsi in trasferta fuori del territorio comunale, usi la propria autovettura: qui, per poter rimborsare le spese di carburante ecc., in base ai valori contenuti nelle tabelle ACI in relazione al tipo di auto del lavoratore, occorre che, dalla documentazione custodita dal datore di lavoro, risultino gli elementi indicati di seguito:
numero dei chilometri percorsi;
tipo di autovettura utilizzata dal dipendente;
costo al chilometro (ossia la tariffa ACI).
In presenza di quanto sopra, il rimborso delle spese in base alla tariffa ACI per chilometro percorso non costituisce reddito per il dipendente e, quindi, non ha alcun riflesso contributivo o fiscale.
AUTO AZIENDALE CONCESSA IN USO PROMISCUO
Da molti anni a questa parte, la concessione di un'auto (indifferentemente di proprietà dello stesso datore di lavoro o fornita per il suo tramite da parte di una società specializzata) al dipendente per uso promiscuo, ossia per ragioni non solo di lavoro ma anche per quelle della vita personale e familiare (fare la spesa, andare in vacanza, accompagnare i figli a scuola eccetera), rappresenta uno dei fringe benefits più usuali e graditi per i livelli medio-alti.
Per regolare la questione dal punto di vista contributivo e fiscale, è previsto che – a carico del dipendente beneficiario del mezzo – sia posta una quota percentuale (variata nel tempo in base a diversi indici) in relazione al tipo di veicolo e al valore d'uso al chilometro (come calcolato dall'Automobile Club Italiano), per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri l'anno.
Va necessariamente premesso che, nei rari casi in cui l'autovettura assegnata non dovesse trovarsi esposta nelle tabelle ACI, il valore del benefit dovrà essere calcolato riferendosi al veicolo più simile tra quelli presenti.
Novità 2025
La Legge di Bilancio 2025 prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ogni anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:
al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica; ovvero
al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
A seconda del fatto che il contratto d'uso con il dipendente sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2024, oppure dopo tale data, ossia a partire dal 1° gennaio 2025, la situazione è sintetizzata nella tabella che segue.