Da SEAC
Al fine di favorire l'occupazione giovanile stabile nel settore privato, il c.d. “Decreto Coesione” ha introdotto un nuovo esonero contributivo, c.d. “Bonus Giovani”. Le istruzioni operative per beneficiare di tale incentivo sono state fornite dall’INPS, con la Circolare n. 90 del 12 maggio 2025.
SOGGETTI INTERESSATI
Ai datori di lavoro privati che assumono/trasformano personale non dirigenziale:
a tempo indeterminato,
dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025,
è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. La richiesta del Bonus valida per tutto il territorio nazionale è "svincolata" da quella "speciale" per l'area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Pertanto:
i datori di lavoro privati che abbiano assunto/trasformato a tempo indeterminato dipendenti under 35 dal 1° settembre 2024 possono accedere al beneficio di massimo 500 euro mensili;
per i contratti nella ZES, l'esonero maggiorato (pari ad un massimo di 650 euro mensili) segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare la domanda dell'incentivo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea (approvata in data 31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l'iter.
L'esonero spetta altresì:
nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
con riferimento ai soggetti che alla data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.
Il "Bonus Giovani" non si applica, invece, ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L'incentivo:
consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
spetta, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai datori di lavoro privati che, dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea), e comunque dopo la richiesta all'INPS, e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (c.d. area ZES), l'esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.
L'ammontare dell'agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
L'esonero "Bonus Giovani" è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:
delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali);
dei principi generali di fruizione degli incentivi indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
per l’esonero “speciale” per l’area ZES: al rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
In particolare, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva.
Comporta la revoca dell'esonero, con recupero del beneficio già fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l'esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata.
Per l’esonero “speciale” per l’area ZES, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere all'esonero in commento è necessario inoltrare domanda telematica all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani". La domanda di riconoscimento dell'esonero
per tutto il territorio nazionale, dunque, per i datori di lavoro operanti nei territori diversi dalla c.d. area ZES (in tal caso l'esonero spetta nel limite massimo pari a 500 euro mensili), può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati;
"speciale" per l'area ZES (in tale caso l'esonero è maggiorato ed è pari ad un massimo di 650 euro mensili) può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, in quanto l'incentivo costituisce aiuto di Stato dato il suo carattere selettivo sul piano territoriale.
MODALITÀ DI FRUZIONE IN UNIEMENS
La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive (UniEmens).