Da SEAC
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in tema di borse di studio riconosciute per meriti scolastici ai figli dei dipendenti; in particolare, con la risposta ad Interpello n. 231/2024 l’Agenzia ha chiarito che, per escludere dal reddito di lavoro dipendente le somme a tal fine corrisposte, non è necessario produrre la documentazione che ne dimostri un utilizzo coerente con le finalità di erogazione.
Il caso
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate riguarda l’erogazione di borse di studio scolastiche e borse di studio universitarie a figli di lavoratori dipendenti che:
abbiano conseguito determinati risultati;
siano fiscalmente a carico del lavoratore dipendente richiedente;
non abbiano beneficiato, né beneficeranno per l’anno di riferimento, di analoghe erogazioni da parte di enti pubblici o privati, anche tramite altri familiari.
Il dubbio
È stato chiesto all’Agenzia se, per escludere tali importi dal computo del reddito del lavoratore dipendente, sia necessario produrre la documentazione che dimostri l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte (borse di studio per meriti scolastici e finalizzate a premiare il raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti).
La risposta
Fermo restando che le borse di studio scolastiche e universitarie erogate ai figli dei dipendenti che abbiano conseguito determinati risultati non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’erogazione delle suddette borse di studio è subordinata:
al raggiungimento da parte dello studente di elevate valutazioni intermedie o al termine del percorso scolastico e
all’attestazione del superamento con un’elevata media dei voti degli esami fondamentali e complementari previsti dal piano di studio del percorso universitario.
Le borse di studio in esame sono finalizzate a premiare le eccellenze scolastiche e universitarie e pertanto, ai fini dell’esclusione dal reddito, non è necessaria l’acquisizione e successiva conservazione da parte del datore di lavoro della documentazione che attesti l’uso delle relative somme da parte del lavoratore dipendente in modo coerente con le finalità di erogazione.
In altre parole, pertanto, l’Agenzia ritiene che le predette borse di studio non siano imponibili anche se il loro utilizzo per meriti scolastici non sia documentato.
L'importo delle borse di studio erogate trova esposizione in un apposito campo della Certificazione Unica.