COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: 

I LAVORATORI IN SMART WORKING  COMPUTATI NELLA QUOTA DI RISERVA

A fronte dell’istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, il Ministero del Lavoro, con risposta all’Interpello n. 3/2021, ha fornito chiarimenti sulla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base del computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, ai sensi della Legge n. 68/1999.

In particolare, viene chiesto se l’esclusione sia applicabile non solo ai lavoratori in telelavoro, ma anche ai lavoratori in modalità agile, viste le analogie riscontrabili tra gli istituti, ovvero  

In via preliminare, viene sottolineato che per determinare il numero di soggetti disabili da assumere sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; tuttavia, sono previste delle categorie di lavoratori che non sono computabili ai fini del calcolo della quota di riserva. Infatti, l’art. 23 del D.Lgs n. 80/2015 dispone  

Con tale norma, il legislatore intende incentivare il ricorso al telelavoro, visto come importante strumento di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, il quale, anche se introdotto nell’ordinamento italiano già dal 2004, viene applicato in modo residuale.

Se da un lato, smart working e telelavoro presentano caratteristiche comuni (come per esempio lo svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori della sede aziendale), dall’altro il lavoro agile (oggetto di regolamentazione specifica ex Legge n. 81/2017) è caratterizzato da una maggiore flessibilità:

Il Ministero evidenzia come non sussista una disposizione che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale (per qualsivoglia finalità) e che le ipotesi di esclusione hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica/estensiva.

In assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, ritenere possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working pregiudicherebbe in modo significativo “la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie”.

I lavoratori in smart working, quindi, non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

Tale pronuncia appare suffragata anche dalla ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale, in ambiti diversi rispetto a quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale, che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.