CONGEDI PER FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O DAD E FIGLI CON DISABILITÀ
Beneficiari
I lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto (ovunque avvenuto) o in didattica a distanza possono beneficiare, alternativamente tra loro, del “congedo 2021” per genitori, disciplinato dal DL n. 30/2021 e dalla Circolare INPS n. 63/2021.
Il “congedo 2021”:
può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari;
spetta esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
è indennizzato dall’INPS (50%).
Il medesimo congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con grave disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto invece il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro.
Requisiti per la fruizione
Per poter fruire del “congedo 2021”, fermo restando che il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere e deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento in modalità agile, sono richiesti ulteriori requisiti differenziati in funzione del fatto che il figlio per il quale si fruisce del congedo sia o meno affetto da disabilità grave.
In presenza di figli senza disabilità grave, per poter accedere alla misura in esame:
• il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14 (pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione dello stesso;
in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni: infezione da SARS Covid-19 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente; sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Per poter accedere alla misura in esame nell’ipotesi di figli con disabilità grave:
il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, e risultare iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni: infezione da SARS Covid-19 risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente; quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente; sospensione dell’attività didattica in presenza ovvero chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Come sopra anticipato, rispetto ai figli con disabilità grave non sono richiesti i requisiti della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Durata del congedo
Il “congedo 2021” per genitori può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di
infezione da SARS Covid-19,
quarantena da contatto,
sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.
Domanda
Allo stato attuale, nelle more degli aggiornamenti informatici INPS, è possibile fruire del nuovo congedo parentale facendone richiesta al proprio datore di lavoro. Non appena sarà resa disponibile la domanda telematica, gli interessati dovranno provvedere al relativo invio telematico all’Istituto previdenziale tramite
il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.;
il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.