“CONGEDO 2021 PER GENITORI”: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA

Da SEAC

Come noto, il c.d. “Congedo 2021 per genitori” consiste in un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica ed anche educativa in presenza.

Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per i suddetti periodi nonché per il periodo corrispondente alla durata della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale 

Beneficiari

l congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Fruizione oraria

È prevista la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria dal 13 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021, rimanendo lo stesso congedo indennizzato su base giornaliera.

Per il calcolo della retribuzione media giornaliera (RMG cui si applica il 50% per stabilire l’importo giornaliero dell’indennità) sono adottate le stesse modalità di calcolo del congedo parentale, con la conseguenza dell’esclusione, ai predetti fini, dell’incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive e dell’adozione di divisori differenziati per impiegati e operai.

Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori, purché in maniera alternata, fatti salvi i casi di incompatibilità/compatibilità.

Si sottolinea che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è incompatibile con:

Presentazione domande

Allo stato attuale, nelle more degli aggiornamenti informatici, è possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’Istituto, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

La domanda potrà, pertanto, riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021 e purché ricompresi entro il 30 giugno 2021.

La procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative necessarie.