Da SEAC
La Legge di Bilancio 2025 ha disposto l'elevazione dell’indennità per congedo parentale dal 60% all'80% della retribuzione per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, dal 30% all'80% della retribuzione per un ulteriore mese.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio o alternativo, rispettivamente, dopo il 31 dicembre 2023 e dopo il 31 dicembre 2024.
Caratteristiche
La modifica normativa
non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità dal 60% all’80% per il mese di cui alla Legge di Bilancio 2024 e prevede una nuova elevazione dal 30% all'80% per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore, e non trasferibili all'altro;
si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;
è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del minore (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età);
interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) del congedo parentale.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori del congedo parentale (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto "genitore solo" risulta indennizzabile come segue:
un mese all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di Bilancio 2023);
un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Leggi di Bilancio 2024 e 2025);
• un ulteriore mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di
vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di
affidamento del minore (Legge di Bilancio 2025);
• sei mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
• i rimanenti 2 mesi indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito(inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a caricodell'a.g.o.).
Destinatari e decorrenza
Le previsioni della Legge di Bilancio 2025
si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 ed
interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità obbligatorio/alternativo successivamente
al 31 dicembre 2023, per il diritto all'indennità maggiorata dal 60% all'80% per l'ulteriore mese di cui alla Legge di Bilancio 2024 (2° mese indennizzato all'80%);
al 31 dicembre 2024, per il diritto all'indennità maggiorata dal 30% all'80% per l'ulteriore mese di cui alla Legge di Bilancio 2025 (3° mese indennizzato all'80%).
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali (portale web, Contact
center, Istituti di Patronato).
Nuovi codici evento e conguaglio
Con la Circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l'INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra anche le istruzioni di carattere operativo per l'esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento (PG4 per la modalità oraria e PG5 per quella giornaliera) e del relativo codice conguaglio ("L331") la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza gennaio 2025 (per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, febbraio 2025). Dal 1° gennaio 2025 i codici PG4 e PG5 identificano, dunque, tutti i periodi di congedo parentale indennizzati all'80% fruiti in modalità oraria/giornaliera da tale data, indipendentemente dalle condizioni di spettanza e dalla norma di riferimento.
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso in vigore fino al 31 dicembre 2024 e ricadenti nel periodo
di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30%/60% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione, utilizzando il codice, già in uso, "M047". Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da luglio 2025 a settembre 2025.
Preme evidenziare che l'INPS, sentito per le vie brevi, ha precisato che
qualora il datore di lavoro avesse provveduto a conguagliare periodi dal 1° gennaio 2025 nella misura dell'80% (anzichè del 30% o 60%, applicando pertanto anzitempo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025) non dovrà procedere a restituire con il codice M047 la prestazione già conguagliata all'80% e recuperare la medesima prestazione con il codice conguaglio L331 ma potrà procedere alla sistemazione dei soli codici evento nei termini sopra evidenziati (utilizzo dell'elemento <MesePrecedente> ovvero invio di flussi di variazione);
l'utilizzo a regime dei nuovi codici evento (PG4 e PG5) e del relativo codice conguaglio L331 può avvenire già dal periodo di competenza giugno 2025.