Da SEAC
I datori di lavoro privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro delle persone disabili sono soggetti a specifiche sanzioni amministrative.
Gli importi delle sanzioni amministrative sono attualmente pari a:
702,43 euro per ritardato invio del prospetto informativo che le aziende, con almeno 15 dipendenti, sono obbligate a trasmettere annualmente agli uffici competenti. Tale somma è maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo di invio (31 gennaio di ogni anno) e, pertanto, l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 736,45 euro (702,43 euro per la parte fissa e 34,02 euro per il primo giorno di ritardo);
196,05 euro (elevati a 221,60 euro dal 1° gennaio 2027) per ogni giorno in cui risulti scoperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d'obbligo. Tale sanzione trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere disabili.
Prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro è diffidato alla regolarizzazione dell'inosservanza di legge. Se ottempera alla diffida che prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, il datore di lavoro paga una sanzione ridotta, pari ad 1/4 di quella prevista.
I datori di lavoro privati che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo nella misura di 39,21 euro (elevati a 44,32 euro dal 1° gennaio 2027) per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
Inoltre, i datori di lavoro privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo occupazionale previo versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili del predetto contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato In caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5% al 24% su base annua.
Prima della segnalazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’ufficio competente per il collocamento mirato diffida il datore di lavoro inadempiente a provvedere al versamento entro 30 giorni. In caso del perdurare dell’omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo, l’Ispettorato adotta un Verbale di accertamento e notificazione con cui applica la sanzione pecuniaria prevista.
Se il datore di lavoro persever a nell’omesso versamento del contributo esonerativo, l’ufficio provinciale per l’impiego dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall’esonero parziale.