DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022: ALCUNE ANTICIPAZIONI SULLE NOVITÀ PERI SOSTITUTI D’IMPOSTA/DATORI DI LAVORO
Da SEAC
Nel testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022, che ha iniziato l’iter per la sua approvazione con l’esame da parte del Senato e al termine del quale sarà votata nella sua versione definitiva entro il mese di dicembre, oltre alla riforma degli ammortizzatori sociali sono presenti altre misure di particolare interesse per i sostituti d’imposta/datori di lavoro.
Riforma ammortizzatori sociali
Viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.Lgs n. 148/2015 in attuazione della Riforma del c.d. Jobs Act. Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo
la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché
l’aumento della misura dei predetti trattamenti.
Le nuove norme si applicano, in via generale, ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Riduzione pressione fiscale
Viene prevista l’assegnazione, a decorrere dal 2022, di 8 miliardi di euro annui, con la finalità della riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi. Per l’impiego di tali risorse vanno adottati appositi provvedimenti normativi destinati a ridurre:
l’IRPEF, attraverso una ridefinizione delle aliquote ed una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo (bonus da 80 euro salito a 100 euro con la manovra finanziaria 2020);
l’aliquota dell’IRAP.
Lavoratori in CIGS: misure di incentivo e apprendistato professionalizzante
Con due diverse disposizioni sono introdotte alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante, relativamente alle ipotesi di concessione di ulteriori 12 mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, in deroga ai limiti di durata previsti.
Riguardo tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario si prevede:
un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione o a favore delle cooperative costituite da tali lavoratori;
l’esclusione per i lavoratori interessati dell’applicazione dei limiti di età fissati in via generale per l’apprendistato professionalizzante.
In particolare, qualora si proceda all’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore beneficiario degli ulteriori 12 mesi di suddetto trattamento, al datore di lavoro spetta,
per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore,
un contributo mensile (che non può essere erogato per un numero di mesi superiore a12) pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
Esonero contributivo per assunzioni da aziende in crisi
Si prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo al 100% (nel limite massimo di 6.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 mesi per le assunzioni nelle regioni svantaggiate) della Legge di Bilancio 2021 anche a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 di soggetti di qualsiasi età (in luogo del limite di 36 anni fissato in via generale dalla normativa vigente) provenienti da aziende in crisi, per le quali è aperto un tavolo di confronto presso la struttura per le crisi d’impresa.
Esonero versamento TFR e ticket licenziamento
Viene prorogata anche per gli anni 2022 e 2023 la disposizione secondo cui le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate
dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e
dal pagamento del contributo sotto forma di ticket licenziamento.
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 21 milioni di euro, a carico del Fondo occupazione e formazione, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Congedo di paternità obbligatorio
Il Disegno di Legge di Bilancio 2022 conferma che, a partire dal 2021, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni. Tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.
Decontribuzione lavoratrici madri
Viene stabilito in via sperimentale, per l’anno 2022, nella misura del 50% l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera
dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità
e per un periodo massimo di un anno a partire dalla data del predetto rientro.
La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Maternità lavoratrici autonome e parasubordinate
L’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi - a seguire dalla fine del periodo di maternità - in favore:
dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS i quali esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali ovvero dal versamento di contributi alle casse di previdenza;
delle collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
delle lavoratrici autonome iscritte all’INPS quali coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne;
delle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di previdenza obbligatorie.
L’accesso alle ulteriori mensilità è riservato alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai e impiegati).