ESENZIONE FINO A 600 EURO PER I FRINGE BENEFITS
Da SEAC
Il Decreto Aiuti-bis (Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022) prevede che limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600,00 euro.
In caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a 600,00 euro si ritiene che non debba essere assoggettato l’intero valore ma esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di esenzione.
Effetti sull’operato di datori di lavoro/sostituti d’imposta
La previsione del nuovo limite di esenzione pari a 600,00 euro, intervenuto in corso d’anno e valido con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Nello specifico:
per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis (avvenuta il 10 agosto 2022), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione “ordinario” di euro 258,23 di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600,00, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;
per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.