AL VIA LA FRUIZIONE DELL’ESONERO ALL’ASSUNZIONE DI UNDER 36

Da SEAC

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), al fine di favorire ulteriormente l’assunzione di giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, ha stabilito che i datori di lavoro, per le assunzioni di lavoratori con età inferiore a 36 anni, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, avvenute negli anni 2021 e 2022, beneficino di uno sgravio contributivo.

L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui (riparametrati e applicati su base mensile) e spetta per un periodo di 36 mesi, che diventano 48 mesi se l’assunzione avviene in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’incentivo può essere fruito anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, purché alla data della trasformazione il lavoratore rispetti i requisiti anagrafici.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati (imprenditori e non), ivi compreso i datori di lavoro agricoli, mentre non trova applicazione con riferimento alla pubblica amministrazione, nonché ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente (a chiamata) o con contratti di lavoro occasionale.

La concessione dello sgravio contributivo è subordinata alle norme in materia di aiuti di stato approvate dall’Unione Europea con riferimento all’emergenza da Covid-19 (il cd. “Temporary framework”): la Commissione Europea ha approvato la misura agevolativa solamente a metà settembre, e limitatamente alle assunzioni avvenute nel corso del 2021.

Ad oggi, pertanto, possono essere sgravate solo le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021: l’applicabilità della misura per l’anno 2022 è subordinata ad una nuova autorizzazione della Commissione Europea.

Alla luce dell’autorizzazione europea, l’INPS ha emanato in data 7 ottobre 2021 il Messaggio n. 3389, con il quale ha fornito le istruzioni operative necessarie alla concreta fruizione dell’incentivo, nonché alcune precisazioni in ordine ai datori di lavoro potenzialmente beneficiari dell’esonero (vengono escluse le imprese del settore finanziario, di cui agli ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).

L’incentivo è pertanto fruibile, a partire dal mese di settembre 2021, compilando con i codici causale “GI36” o “GI48” (a seconda che la durata dell’esonero sia pari a 36 o 48 mesi) l’elemento <InfoAggcausaliContrib> del flusso Uniemens ovvero, per i datori di lavoro agricoli, con i codici “E1” o “E2” (rispettivamente per la durata di 36 o 48 mesi) l’elemento <CodAgio> della sezione <PosAgri> del flusso Uniemens.

I datori di lavoro interessati potranno anche recuperare la maggior contribuzione versata nei mesi pregressi (dal mese di assunzione/trasformazione del lavoratore in poi): entro il mese di novembre 2021 (competenza) per la generalità dei datori di lavoro ovvero entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021 per i datori di lavoro agricoli.

Nel Messaggio n. 3389/2021, l’INPS ammette che un datore di lavoro, in attesa della possibilità di fruire dell’esonero in parola, possa aver applicato al lavoratore l’incentivo nella misura del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017 ovvero la “Decontribuzione Sud”.

Ricorrendo tali casistiche e, ovviamente, i requisiti che consentono al datore di lavoro di accedere all’esonero al 100% previsto dall’art. 1, commi 10-15 della Legge n. 178/2020, l’INPS consente di accedere al nuovo incentivo previa restituzione delle quote di esonero al 50% ovvero di “Decontribuzione Sud” fruite per il lavoratore in questione.