Da SEAC
L’INPS, con la Circolare n. 147 del 27 novembre 2025, ha fornito le indicazioni operative per beneficiare dell’esonero all’autoimpiego.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati
disoccupati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale;
che non hanno compiuto i 35 anni di età (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni)
e che hanno avviato in Italia, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’ attività imprenditoriale operante in uno dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed economica riportati nell’Allegato n. 1 alla Circolare n. 147/2025.
Sono ammessi ai benefici i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa, intendendo come tali quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, oltre alle condizioni cumulative previste per gli aiuti alle imprese in fase di avviamento.
LAVORATORI INTERESSATI E RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 35 anni (età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). L’incentivo spetta anche con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero contributivo non spetta invece in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere. Inoltre, l’incentivo in parola non è applicabile nel caso di assunzione:
con contratto di apprendistato;
con contratto di lavoro domestico;
con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
MISURA E DURATA
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e nei limiti della spesa autorizzata, l’incentivo:
consiste nell’ esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, oggetto di sgravio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 25,80 euro (800euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto;
spetta nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
L’esonero contributivo ha una durata massima di tre anni dalla data dell’assunzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tal caso, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Oltre alle condizioni previste nello specifico dal Decreto Coesione, la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto di una serie di requisiti che consistono in
quanto segue:
principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’ articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 (l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, non deve violare un diritto di precedenza, eccetera);
condizioni di cui all’ articolo 1 , commi 1175 - 1176, della Legge n. 296/2006;
rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.
All’aiuto in parola è applicabile la c.d. “Clausola Deggendorf” e l’Istituto provvederà alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di stato.
L’incentivo è subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale.
CUMULABILITÀ
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la c.d. Maxi deduzione ex articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023 e con l’esonero dell’1% previsto dall’articolo 5 della Legge n. 162/2021 a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”.
L’esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RICONOSCIMENTO DELL’ESONERO
Per accedere all’esonero è necessario inoltrare domanda telematica all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione-Articolo 21”. Il datore viene ammesso a beneficiare dell’esonero solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 36 mesi di agevolazione.
Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero venga inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante; qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero venga inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione di posta elettronica (PEC/e-mail) e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine di 10 giorni; verificato l’invio della C.O. da parte dell’Istituto, lo stesso provvede ad accogliere la richiesta di incentivo.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
L’INPS evidenzia, inoltre, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nell’Unilav e fornisce specifiche istruzioni per i rapporti part-time.
L’Istituto fornisce altresì le indicazioni operative per il riconoscimento dell’esonero nelle denunce contributive a partire dal mese di competenza dicembre 2025.