ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CON CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE
Da SEAC
Il Ministero del Lavoro ha adottato il DM 20 ottobre 2022, che definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'esonero contributivo ai datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione di parità di genere (ex art. 46-bis, D.Lgs n. 198/2006), per il quale ora si attendono le istruzioni operative da parte dell'INPS.
Misura dell’esonero
L'esonero è pari all'1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tuttavia, dato il limite di spesa annuale di 50 milioni di euro, al fine di consentirne la più ampia fruizione, l'esonero potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione al numero di domande pervenute.
Condizioni di accesso
Oltre alla certificazione di parità è necessario il possesso del DURC, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello negoziale.
Presentazione delle domane
Ai fini dell'ammissione all'esonero, le aziende devono presentare domanda telematica all'INPS contenente:
i dati identificativi dell'azienda;
in relazione al periodo di validità della certificazione di parità di genere:
la retribuzione media mensile stimata;
l'aliquota datoriale media stimata;
la forza aziendale media stimata;
la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorse in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione alla mancata presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale;
il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Controlli e sanzioni, alcune specifiche
In caso di revoca della certificazione le imprese sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.
La fruizione indebita del beneficio comporterà l'obbligo di versamento con applicazione delle ordinarie sanzioni civili, ferme restando le eventuali conseguenze penali. Le somme recuperate saranno rese disponibili per l'annualità successiva.