Da SEAC
Recentemente, l’INPS ha dato attuazione all’esonero contributivo strutturale introdotto, dal 1° gennaio 2026, dalla Legge di Bilancio 2026 per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono presentare domanda tramite il modulo telematico “ELM3”, disponibile sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI ED ESCLUSI
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È esclusa la Pubblica Amministrazione.
LAVORATORI INTERESSATI
Il bonus spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, di donne:
madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni (ovvero 17 anni e 364 giorni), compresi i figli in adozione o in affidamento, inclusi i periodi di pre-affido o preadozione. Il requisito deve essere posseduto dalla lavoratrice al momento dell’assunzione e, da tale data, si cristallizza, a nulla rilevando le variazioni sul nucleo familiare che intervengono successivamente;
prive, al momento dell’assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Va verificato che in tale periodo la lavoratrice non abbia prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto subordinato della durata di almeno 6 mesi. Per il lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500 euro per co.co.co. e altre prestazioni ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR.
RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i rapporti di lavoro part-time e spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.
L’incentivo non spetta in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico. Inoltre, non rientra fra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
MISURA E DURATA
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite mensile di 666,66 euro (€ 8.000/12) per ciascun lavoratore. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia è riproporzionata nella misura di 21,50 euro (666,66 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti.
Nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’INPS chiarisce che l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.
L’esonero spetta:
in caso di assunzione a tempo determinato, anche insomministrazione, per 12 mesi dalla data di assunzione;
in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per 18 mesi dalla data della prima assunzione;
in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi dalla data di assunzione.
L’esonero i spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.