ESONERO CONTRIBUTIVO PER TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO, SETTORE CREATIVO, CULTURALE E SPETTACOLO
Da SEAC
L’INPS, con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni sull’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, previsto dall’art. 43 del Decreto Sostegni bis.
Soggetti interessati
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonchè del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Rientrano in tale accezione:
i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
L’incentivo non trova applicazione per tutti gli enti della pubblica amministrazione.
Misura dell’agevolazione
L’incentivo consiste, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021,
da fruire entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021),
riparametrato e applicato su base mensile.
Non costituiscono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Condizioni per l’accesso al beneficio
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto
• della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché
• delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC.
Compatibilità con altre agevolazioni
L’incentivo è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi incentivanti.
Modalità di richiesta
L’INPS, con apposito messaggio, renderà note le istruzioni per la fruizione della misura in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero ed alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.