I CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O DAD DA UTILIZZARE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE

Da SEAC

Il Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) reintroduce, fino al 31 dicembre 2021, a favore dei lavoratori dipendenti, i congedi parentali per i figli in DAD, in quarantena o affetti da Covid-19.

La fruizione dei suddetti congedi, a differenza di quanto previsto per i precedenti congedi parentali Covid-19, non è subordinata allo svolgimento di una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuazione in modalità agile.

Fruizione e durata

Ai sensi del DL n. 146/2021, il lavoratore dipendente

può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

Con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, il beneficio in esame spetta a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia

stata disposta la chiusura.

I congedi in parola possono essere fruiti in forma giornaliera o oraria e danno diritto a un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione.

Eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001) fruiti per i periodi in oggetto (DAD, infezione da Covid- 19 o quarantena dei figli), a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL n. 146/2021, possono essere convertiti, su richiesta dell’interessato, nei congedi parentali Covid-19.

Figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto da parte di uno dei genitori, alternativamente all’altro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Condizioni

È espressamente previsto che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo indennizzato (figli minori di 14 anni) ovvero non indennizzato (figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.