I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO OSTEGNI-BIS”

Nell’ambito del recente DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26.5.2021 il Legislatore ha previsto, tra l’altro, il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

e  

2. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:

e


1. CONTRIBUTO “AUTOMATICO”

Il “nuovo” contributo a fondo perduto: 

 è riconosciuto:

ovvero

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il “contributo Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un’ulteriore tranche di aiuti del medesimo importo.

N.B. Per beneficiare del “nuovo” del contributo il soggetto interessato non deve aver restituito il precedente contributo, ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.

Esempio 1 

La Zeta e Alfa sas ha usufruito del contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello  del 2019, per € 3.000. La società ha scelto l’accredito del contributo sul proprio c/c. La società beneficia del nuovo contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” in “automatico”, tramite accredito sul c/c bancario, senza necessità di presentare un’ulteriore domanda e per il medesimo importo di € 3.000.


2. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”


È introdotto un contributo a fondo perduto “alternativo” rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

Al fine di individuare il fatturato / corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

N.B. Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.

N.B. Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo “automatico” sopra esaminato e lo stesso sia:

Esempio 2

La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:

Poiché la riduzione media mensile risulta superiore al 30%, la società ha diritto al contributo “alternativo”, così determinato: 4.241 x 50% = € 2.120,50.

Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000, il contributo “alternativo” effettivamente spettante è pari ad € 120,50 (2.120,50 - 2.000)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo 1 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

N.B. È espressamente richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (in scadenza il 31.5.2021) prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”, secondo le seguenti 2 modalità alternative:

N.B. Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

Non opera altresì la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.


3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO


È riconosciuto anche un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19.

N.B. Il contributo in esame è subordinato all’autorizzazione dell’UE.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019. Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

N.B. Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.


Richiesta di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda, la quale:

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

N.B. La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 - mod. REDDITI 2021), è presentata entro il 10.9.2021.


Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:

N.B. Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che anche per il contributo in esame non operano i predetti limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti e per l’indicazione dei crediti nel quadro RU del mod. REDDITI, nonché la predetta previsione in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.


ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI


I contributi a fondo perduto in esame:

Con riguardo alle 3 tipologie di contributo sopra esaminate, i commi 3, 15 e 26 dell’art. 1 del Decreto in esame richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell’art. 1, DL n. 41/2021, e pertanto per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. A tal fine, per effetto dell’integrazione del citato art. 14 ad opera del comma 28 del Decreto in esame, l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.

N.B. Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.


REGIME SANZIONATORIO


Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell’art. 25, DL n. 34/2020. In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante: