IL “BONUS PUBBLICITÀ” 2021

Per incentivare l’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale con l’art. 57- bis, DL n. 50/2017, il Legislatore ha introdotto una specifica agevolazione, il c.d. “Bonus pubblicità”. Il bonus originariamente previsto a favore delle imprese / lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari e televisivi è stato esteso:

In merito alla disciplina in esame va evidenziato che:

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche ed in particolare:

Infine, l’art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, con l’introduzione del nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, ha previsto l’estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus per le “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.

NB: Dalle istruzioni per la compilazione dell’apposita comunicazione, è possibile desumere che per il 2021 e il 2022 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio – TV locali applicando le “vecchie” regole.


SOGGETTI BENEFICIARI


Il c.d. “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.


INVESTIMENTI AGEVOLABILI


L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”.

Si rammenta che, al fine dell’agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come sopra evidenziato sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”. Per tale tipo di investimenti tuttavia è necessaria la sussistenza di un investimento incrementale pari almeno all’1%, dove per incrementale si intende la maggiorazione dell’investimento rispetto all’anno precedente. Così, ad esempio, se nel 2020 sono stati investiti € 10.000 e nel 2021 si prevede di fare investimenti pubblicitari per € 15.000, l’investimento incrementale è pari a € 5.000.

Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

NB: Merita evidenziare che l’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.


DETERMINAZIONE DEL BONUS PER IL 2021


Come sopra accennato, il bonus per il 2021 va determinato:


MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS


Per poter accedere all’agevolazione il soggetto deve:

Il soggetto interessato infatti deve presentare:



Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, in via telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.


ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA


Come sopra accennato l’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.

NB: Si evidenzia che la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" pur finalizzata a confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti nel corso dell’anno agevolato, non sostituisce in alcun modo l’attestazione del professionista che costituisce elemento a sé stante ed indispensabile ai fini della legittima spettanza del bonus.

L’attestazione del professionista non va inviata telematicamente, ma va conservata dal richiedente ed esibita all’Amministrazione fiscale in caso di richiesta.


MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA


Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando il codice tributo “6900”, (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito).

Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Da ultimo si ricorda che l’agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità”, è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato “de minimis” e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del “settore” sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).