IL BONUS PUBBLICITÀ DOPO LE NOVITÀ DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

Da SEAC

Il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi. Con il DL n. 73/202, c.d. “Decreto Sostegni-bis” sono state apportate alcune “integrazioni” all’agevolazione in esame applicabili al 2021 / 2022.


CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE


Il credito d’imposta in esame è previsto per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

Al fine dell’agevolazione:

Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

Il credito d’imposta in esame:

L’agevolazione in esame prescinde dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale del contribuente.


EVOLUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL CORSO DEL TEMPO


Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al credito d’imposta in esame così sintetizzate:

Le istruzioni per la compilazione dell’apposita istanza da inviare tramite la specifica piattaforma disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, specifica(va)no che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d’imposta riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purchè pari o superiore almeno dell’1% di quelli dell’anno precedente).

Novità del “Decreto Sostegni-bis”

Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha previsto per il 2021 e 2022 che il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 50% per gli investimenti radio-TV. Di conseguenza per il 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Ciò consente di beneficiare dell’agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 / hanno iniziato l’attività nel corso del 2021.

Considerate le suddette novità per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato.

PRENOTAZIONE BONUS 2021


Per accedere al credito d’imposta in esame i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza telematica (a carattere “prenotativo”), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, con l’indicazione degli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno.

A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto che l’istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021.

Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, al fine di consentire l’aggiornamento della piattaforma telematica, ha differito il termine al 31.10.2021.

Merita evidenziare che le istanze presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che dall’1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.