Da SEAC
Con l’art. 1, commi da 686 a 690, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) il Legislatore ha rifinanziato per il biennio 2023-2024 il credito d’imposta già previsto dall’art. 1, comma 73, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Alimentare (MASE) con:
il Decreto 2.4.2024, n. 132 ha definito le modalità attuative del contributo in esame;
il Decreto 17.11.2025, n. 353 ha approvato il modulo di domanda / attestazione delle spese utilizzabili per la richiesta del contributo relativo alle spese sostenute nel 2024;
la News 18.11.2025 ha reso noto i termini per la presentazione della domanda dell’agevolazione in esame.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano, nel 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. L’impresa alla data di presentazione della domanda, deve:
risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva nel Registro Imprese;
svolgere un’attività economica in Italia, ivi disponendo di una sede principale / secondaria;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale.
Non possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese:
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, concesso nel limite delle risorse disponibili (€ 5 milioni), è pari al 36% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo annuo di € 20.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione all’agevolazione richiesta dal singolo beneficiario. Il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.
SPESE AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli acquisti effettuati nel 2024, di:
prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post- consumo, degli imballaggi in plastica;
imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
gli imballaggi in legno non impregnati;
imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
Il contributo non spetta per gli acquisti di prodotti che, non essendo utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto richiedente, si configurano come merce oggetto di rivendita.
Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame i prodotti e gli imballaggi devono rispettare i requisiti tecnici (biodegradabilità, computabilità, ecc.) contenuti nell’Allegato 1 del Decreto 2.4.2024, di seguito riportato.
Attestazione sostenimento delle spese
L’ammontare delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF. A tal fine, il certificatore deve attestare:
l’elenco delle spese ammissibili al contributo nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, lett. a), TUIR;
l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario;
l’integrale pagamento delle fatture di acquisto tramite il c/c intestato al soggetto beneficiario, con modalità tracciabili e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
che l’impresa beneficiaria non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2024
Per accedere all’agevolazione riferita alle spese 2024 il soggetto interessato deve presentare entro le ore 12.00 del 30.1.2026 un’apposita domanda (disponibile in allegato) tramite la piattaforma gestita da INVITALIA accessibile tramite SPID / CIE / CNS al seguente indirizzo https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home
Non rileva l’ordine temporale di invio delle domande (non è un click-day).
Nella domanda il soggetto beneficiario dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, compresi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati nell’Allegato 1, nonchè l’ammontare complessivo delle spese sostenute. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti / imballaggi agevolati;
certificazioni tecniche di cui all’Allegato 1;
fatture di acquisto corredate dalla relativa documentazione di pagamento.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta in esame:
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) utilizzando il codice tributo “7065”;
è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’importo spettante.
Il MASE dopo aver verificato, tramite l’RNA, il rispetto da parte del beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti “de minimis” procede alla registrazione dell’aiuto nel Registro.
I beneficiari devono adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 125, Legge n. 124/2017, ossia indicazione in Nota integrativa ovvero pubblicazione sul proprio sito Internet / portale dell’Associazione di categoria di appartenenza.