IL CONTRIBUTO “ALTERNATIVO” DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni”), a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.
Si rammenta che l’agevolazione può essere fruita:
direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
ovvero
a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Merita evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto “automatico” manifestando la scelta di accredito su c/c o utilizzo come credito d’imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione. Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo “alternativo” una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.
STRUTTURA DEL MODELLO
Nella domanda devono essere indicate, in particolare, le seguenti informazioni.
Sezione requisiti
Al fine di usufruire del contributo “alternativo” in esame l’Agenzia rammenta che è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Per il contributo “alternativo”, diversamente dagli altri contributi a fondo perduto, non è previsto il requisito (alternativo al calo del fatturato / corrispettivi) dell’attivazione della partita IVA dall’1.1.2019.
Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
Per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi è necessario innanzitutto determinare l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato nei 2 periodi (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021).
Individuato l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi, l’importo dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per ciascun periodo è determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi di ciascun periodo per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo. A tal fine l’Agenzia specifica che:
per i soggetti che hanno attivato la partita IVA:
anteriormente all’1.4.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020 va suddiviso per 12 mesi;
tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Così, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata il 25.6.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato va suddiviso per 9 mesi;
analogamente, nel caso dell’erede che prosegue l’attività del de cuius / richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di “trasformazione” aziendale, al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 1.4.2019-31.3.2020 e 1.4.2020- 31.3.2021 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva. Qualora la partita IVA sia stata attivata nel periodo 1.4.2019 - 31.3.2021 non va considerato il mese di attivazione;
in assenza di ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per il periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, il corrispondente campo non va compilato (l’importo è pari a “0”).
Ammontare contributo spettante
Il contributo in esame è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020, come di seguito riportato.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non superiore a € 150.000.
Al fine di determinare l’importo effettivamente spettante, da accreditare su c/c o da riconoscere come credito d’imposta, oltre alle percentuali sopra riportate, va considerato che:
se il soggetto ha beneficiato anche del contributo Sostegni, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni-bis “alternativo” spettante e il contributo Sostegni-bis “automatico” precedentemente ottenuto. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 25.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 28.000, spetta un ulteriore contributo di € 3.000. Conseguentemente, se il contributo Sostegni-bis “alternativo” risulta inferiore al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, al contribuente non spetta alcun ulteriore importo. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 35.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 33.000, non spetta alcun importo;
se il soggetto non ha beneficiato del contributo Sostegni, il contributo “alternativo” spetta per l’intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.
Sezione dichiarazione sostitutiva rispetto limiti massimi Aiuti di Stato
Per quanto riguarda la compilazione delle due Sezioni riservate alla “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” in merito al rispetto dei massimali previsti per gli Aiuti di Stato, merita evidenziare che le istruzioni specificano che:
per la verifica del rispetto dei massimali è necessario considerare, oltre alle misure fiscali elencate nel Quadro A della domanda, anche tutti gli altri Aiuti riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 / 3.12 diversi da quelli espressamente elencati (in tal caso va compilato l’ultimo rigo del Quadro A “Altri Aiuti”);
con riferimento alla lett. B), per la definizione di:
imprese in difficoltà va fatto riferimento allo specifico Regolamento UE per categoria (definizione di cui all’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, all’art. 2, punto 14, Regolamento UE n. 702/2014 e all’art. 3, punto 5, Regolamento UE n. 1388/2014);
micro / piccola impresa va fatto riferimento:
al punto 22, lett. c-bis) del c.d. “Temporary Framework” per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1;
al punto 87, lett. f) del c.d. “Temporary Framework” per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12;
qualora il richiedente appartenga ad un’impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, va barrata:
la casella di cui alla lett. E) per gli Aiuti della Sezione 3.1;
la casella di cui alla lett. J) per gli Aiuti della Sezione 3.12;
e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti appartenenti all’impresa unica.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:
l’applicazione desktop telematico.
Come sopra accennato, l’invio può essere effettuato per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche ovvero “appositamente delegato con autodichiarazione”, da evidenziare barrando la specifica casella contenuta nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello in esame;
l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) ovvero tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.
N.B. I soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazioni liquidazione periodiche IVA che intendono presentare la domanda devono preventivamente aver presentato la Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021.
A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico / scarto a seguito dei controlli formali effettuati.
Al superamento dei controlli l’Agenzia, nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, comunica l’accoglimento della domanda e l’importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta (seconda ricevuta).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata dal 7.7 al 2.9.2021. Entro tale termine è possibile, “in caso di errore”, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.
È consentito, in ogni caso, presentare una rinuncia al contributo, anche oltre il 2.9.2021.