IL MINISTERO “SPIEGA” IL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL DECRETO LAVORO
Da SEAC
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 9/2023, fornisce le prime indicazioni in merito alle novità contenute nell'art. 24 del DL n. 48/2023, come modificato dalla Legge di conversione n. 85/2023, relative alla disciplina dei contratti a termine. Come precisa il Ministero, è bene ricordare che le nuove disposizioni di cui all'art. 24 modificano la disciplina già prima contenuta negli artt. da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, ai quali va fatto comunque riferimento.
Tra le principali novità si segnala la nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e, quindi, la possibilità di ricorrere all’utilizzo delle “causali”
nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi richiamati dall'art. 51 del menzionato decreto, vale a dire da quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalle relative RSA o RSU (lett.a); ovvero
in assenza di tali previsioni (lett. a), alle condizioni individuate dai contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (lett. b); nonché, in ogni caso,
per la sostituzione di altri lavoratori (lett. b-bis).
Con particolare riferimento a proroghe e rinnovi, il Ministero del Lavoro precisa che, nei primi 12 mesi di contratto, gli stessi possono essere concordati liberamente, ossia senza alcun obbligo di indicare la relativa causale.
Ed ecco un'altra novità: si riparte da capo. In sostanza, in base all'art. 24, comma 1-ter, del DL n. 48/2023, ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL ossia, solo di quelli stipulati dal 5 maggio 2023.
Da ultimo, l’art. 24, comma 1-quater del DL n. 48/2023, interviene con riferimento alla somministrazione. Ivi si prevede che all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: "esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato";
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, co. 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro”.