Da SEAC
Per il 2025, è stata introdotta una misura, c.d. Nuovo bonus mamme, a favore delle lavoratrici con specifici requisiti familiari e reddituali. L’INPS , con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato la relativa disciplina e fornito le indicazioni per la presentazione delle domande. In particolare, l’Istituto ha chiarito che il beneficio in oggetto sarà erogato a domanda direttamente dall’INPS (e non per il tramite del datore di lavoro in busta paga).
SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatarie del Nuovo bonus mamme sono le lavoratrici titolari di un reddito di lavoro ovvero le lavoratrici subordinate (escluse le lavoratrici domestiche)/autonome, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi e soggettivi di seguito elencati.
Madri di due o più figli
Il bonus in esame è destinato alle lavoratrici che alla data del 1° gennaio 2025 o, comunque, entro il 31 dicembre 2025 sono madri
di due o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato - si veda in seguito).
L’INPS precisa che sono compresi i figli in adozione o in affidamento preadottivo.
Ai fini della sussistenza del requisito, invece, non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Inoltre, l’Istituto chiarisce che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare del bonus
la premorienza di uno o più figli,
l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.
L’INPS chiarisce che se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui matura il requisito.
Ad esempio, nel caso di nascita del secondo figlio nel corso dell’anno 2025, il diritto al bonus decorre dal mese della nascita.
Se la lavoratrice possiede il requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale o
nel caso di due o più figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
nel caso di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,
qualora tali eventi si realizzino prima del 31 dicembre 2025.
Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente
Il Nuovo bonus mamme spetta alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro
dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico). Rientrano nell’applicazione del bonus in esame anche i rapporti di lavoro intermittenti o a chiamata, nonchè quelli a scopo di somministrazione;
autonomo (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata).
Per le lavoratrici dipendenti, il diritto all’erogazione del bonus sussiste nei soli di mesi di vigenza del rapporto di lavoro, esclusi i periodi di sospensione.
Per le lavoratrici autonome, il Nuovo bonus mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025. Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il Nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025. Sono invece escluse espressamente le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Alle lavoratrici madri con tre o più figli il bonus mamme non spetta nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compresi i rapporti di apprendistato ). Le lavoratrici in questione possono, infatti, accedere alla decontribuzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a loro carico, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile) fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
Dunque, in caso di trasformazione di un rapporto da tempo determinato a indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
In sintesi, risultano destinatarie del bonus le madri di
due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni) lavoratrici dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)/autonome;
più di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni) lavoratrici dipendenti a tempo determinato/autonome.
Titolarità di un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua
In relazione al requisito reddituale (titolarità di un reddito da lavoro pari o inferiore a 40.000 euro), l’INPS chiarisce che occorre fare riferimento alla somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevante ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025. Poichè si riferisce all’anno in corso, occorrerà, pertanto, fare riferimento al reddito presunto. L’Istituto non disciplina, però, i casi in cui le lavoratrici, dopo la presentazione della domanda, supereranno i 40.000 euro e, nel particolare, le modalità di restituzione del bonus non spettante.
ASSETTO E MISURA
Il Nuovo bonus mamme, pari al massimo a 40 euro mensili (per un massimo di 12 mensilità: 480 euro netti complessivi), è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali, né ai fini fiscali).
L’INPS evidenzia che il bonus sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se la domanda è presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026.
Si ritiene che, laddove si accertino le condizioni di spettanza, il bonus in esame sia erogato in misura fissa, pari a 40 euro mensili, e quindi senza alcun riproporzionamento, anche nel caso di lavoratrice con contratto a tempo parziale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come anticipato, l Nuovo bonus mamme è erogato a domanda direttamente dall’INPS (e non per il tramite del datore di lavoro).
La domanda del bonus deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali (tramite il sito istituzionale dell’INPS; il Contact center Multicanale e gli Istituti di Patronato).
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne , la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in esame.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme.
L’INPS sottoporrà le domande a controlli, anche successivi all’erogazione. In caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, con conseguente recupero del bonus e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per le lavoratrici già in possesso dei requisiti le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025. Per eventuali domande successive, come si
evince dall’assetto della misura, altrimenti slitterà il pagamento.
Se le lavoratrici maturano i requisiti successivamente alla data del 9 dicembre 2025, ma comunque entro il 31 dicembre 2025, le lavoratrici dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio 2026.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
REGIME FISCALE E NON RILEVANZA AI FINI ISEE
Il Nuovo bonus mamme è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Inoltre, non rileva ai fini della determinazione dell’ ISEE.