IL NUOVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Tra le novità contenute nel decreto “Sostegni bis” (DL n. 73/2021) si segnala l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’incentivo è operativo in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
Campo di applicazione: beneficiari e misura
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Il beneficio si sostanzia:
nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
per un periodo massimo di 6 mesi,
nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’incentivo può essere fruito dai datori di lavoro privati, esclusi:
i datori di lavoro agricoli;
i datori di lavoro domestico;
tutti gli enti della pubblica amministrazione.
Inoltre, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
Progetto individuale di inserimento
Condizione essenziale per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l’applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono:
recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione;
non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.