IL NUOVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Tra le novità contenute nel decreto “Sostegni bis” (DL n. 73/2021) si segnala l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’incentivo è operativo in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.


Campo di applicazione: beneficiari e misura 

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Il beneficio si sostanzia:

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’incentivo può essere fruito dai datori di lavoro privati, esclusi:

Inoltre, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.


Progetto individuale di inserimento

Condizione essenziale per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l’applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono: