IL RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI IN SMART WORKING NON È IMPONIBILE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 314 del 30 aprile 2021, ha analizzato il caso di una società che vuole sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o adottare un regolamento aziendale per disciplinare il trattamento economico e normativo delle prestazioni fornite dai propri dipendenti che usufruiscono del c.d. smart working.

In particolare, la società intende concedere a ogni lavoratore una somma a rimborso delle spese delle quali il lavoratore si deve far carico per svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile.

Sulla base di diversi e precisi parametri (tipologia di spesa, risparmio giornaliero per la società stessa, costo giornaliero per dipendente in smart working) sono stati valutati i costi relativi al consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per i servizi igienici nonché del riscaldamento invernale. È stato così stabilito un rimborso pari a 0,50 euro per ogni giorno di lavoro in smart working, anche se l’importo effettivo risulta inferiore rispetto al risultato del costo giornaliero stimato pari a 0,5105 euro.

Con specifico riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme corrisposte a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working non siano imponibili ai fini IRPEF, non costituendo reddito da lavoro dipendente.

Ciò in quanto la quota dei costi da rimborsare al lavoratore si considera riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate si basa su quanto disposto dalla Circolare n. 326/E/1997 e dalle Risoluzioni n. 178/E/2003 e n. 357/E/2007; di conseguenza, sono escluse dalla base imponibile del reddito del lavoratore tutte quelle somme che, anche se corrisposte dal datore di lavoro, non costituiscono un arricchimento in capo al beneficiario, ma si configurano quale mera reintegrazione patrimoniale di un costo sostenuto nell'esclusivo interesse del datore di lavoro stesso.

L'Agenzia ricorda poi che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella Risoluzione n. 74/E/2017 è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, le spese sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere determinate in base a elementi oggettivi e documentalmente accertabili al fine di evitare che il rimborso ricorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.