Da SEAC
La Legge di Bilancio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento: l’esonero, inizialmente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), è ora esteso anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).
Con Circolare 16 giugno 2025, n. 102, l’INPS ha fornito indicazioni per accedere a tale agevolazione. Preme evidenziare che i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’INPS, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.
Beneficiari
L’accesso al beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore, a condizione che:
siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025;
non siano titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Misura e durata
L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS. L’importo dei
contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.
Le somme erogate non sono imponibili oltre che ai fini contributivi, anche ai fini fiscali.
L’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è esercitata;
raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
conseguimento di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.