Da SEAC
Al fine di rafforzare l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 4 del Decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026), convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, ha introdotto un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI ED ESCLUSI
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
È esclusa la Pubblica Amministrazione.
LAVORATORI INTERESSATI
L’incentivo spetta per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato (di durata complessiva non superiore a 12 mesi) in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto il 35° anno d’età e non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato.
La misura riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro per il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI
L’incentivo spetta:
in caso di contratti di lavoro a tempo parziale;
in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001;
in caso di trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Il beneficio, invece, non spetta in relazione:
alle assunzioni a tempo determinato;
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato;
alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati dal 1° maggio 2026: infatti, affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026;
ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
alle trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti contratti di lavoro intermittente o a chiamata.
MISURA E DURATA
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite mensile di 500 euro per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.
Per i rapporti di lavoro che vengono trasformati a tempo indeterminato o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti.