Da SEAC
Recentemente, l'INPS ha illustrato i criteri generali per l’individuazione della disciplina previdenziale da applicarsi ai soggetti che esercitano attività di creazione contenuti digitali (c.d. "content creator"), quali, a titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.
Dopo aver chiarito l’attività di creazione di contenuti digitali e aver inquadrato la figura dei content creator, che dal 1° gennaio 2025 sono classificati con il nuovo codice ATECO 73.11.03, l'Istituto chiarisce che, in assenza di specifiche disposizioni normative, la gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali dei c.d. content creator viene individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali
le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività,
il contenuto della prestazione medesima,
il modello organizzativo adottato e
le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.
In particolare, laddove l'attività economica posta in essere:
venga svolta in forma di impresa, con iscrizione alla CCIAA e attribuzione del corrispondente codice ATECO, vi è l'obbligo di iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali;
assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, vi è l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l'obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro.
In tal caso, se lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.
L’INPS menziona altresì la figura dei pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici, ovvero le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento. Tali giocatori possono anche appartenere a delle squadre che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti.
In proposito l’Istituto precisa che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore, tali rapporti possono essere riconducibili alla disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, se la singola disciplina è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento e nel Registro del CONI.