Da SEAC
Nell’ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).
In particolare, l’art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto:
in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
La riduzione:
riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto o in parte) al reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione;
non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa, nel predetto biennio.
In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’IRES, è prevista la possibilità di fruire:
• di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento;
nonché
• di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.
In sede di approvazione della Finanziaria 2025, in attesa dell’attuazione dei principi di cui alla citata lett. a), con l’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d. “Mini-IRES”, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.
LA MINI IRES 2025
L’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel 2025 da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
L’agevolazione non spetta alle società:
in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.
Considerate le predette condizioni, l’agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.
Va considerato che:
per gli enti non commerciali l’aliquota ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito d’impresa;
per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.
Condizioni richieste per applicare l’IRES del 20%
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile 2024;
destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile 2023, ad investimenti:
anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta;
realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entroil 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
di ammontare non inferiore a € 20.000.
È inoltre necessario che:
nel 2025:
il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.